slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

S T A T U T O

ITALIA LIBERALE”

Art. 1 – Costituzione e Sede

E’ costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione volontaristica non riconosciuta denominata «ITALIA LIBERALE” (di seguito indicata anche come «Partito» avente sede legale in Brindisi, al Viale regina Margherita Margherita, 48.

Art. 2 – Simbolo

Il simbolo, sia il suo uso grafico che il contrassegno elettorale, è nei poteri del Segretario Nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

Il simbolo del Partito è costituito da: cerchio di colore nero, nel cui perimetro è rappresentata la bandiera italiana con sopra e sotto il colore bianco, a dx il colore rosso e a sx il colore verde. Al centro del cerchio è raffigurata l’Italia di colore azzurro su un fondo blu; al centro del cerchio vi riportata la scritta “ITALIA LIBERALE” di colore bianco.

Tale simbolo potrà essere utilizzato anche come contrassegno elettorale per le elezioni regionali, politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative provinciali e comunali, la Direzione Nazionale può autorizzarne l’uso, può modificarlo o integrarlo, e nel caso di presentazione di liste civiche consente ad ognuno l’uso di simboli propri o diversi anche se aderenti alla Federazione. La Direzione potrà deliberare, per tutti i tipi di elezione, di apportare al simbolo le modifiche ritenute più opportune, cambiarne il nome, tenendo presente le norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione «La Casa dei Liberali», sia con l’aggiunta di possibili varianti. Tutti i simboli usati nel tempo dalla Federazione, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, faranno parte del patrimonio del “La Casa dei Liberali”.

Art. 3 – Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità

ITALIA LIBERALE nasce, come associazione politico culturale, per volontà di numerosi cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti stabilmente in Italia, di diversa matrice sociale ma di eguale esperienza politica, che attraverso iniziative di carattere culturale, socio-politico ed elettorale, si propone lo scopo di promuovere in Italia come in Europa gli ideali liberali, come i principi del liberalismo e della grande tradizione Italiana ed Europea. La Federazione lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta e dal basso, e sarà ben lieta di collaborare con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi stessi obiettivi, che siano dotati di regole interne democratiche, di un bilancio trasparente (depositato in tribunale), e che dicano quello che fanno e facciano quello che dicono; che non partecipino al teatrino della politica ma operino tenendo sempre al centro il bene comune; il Partito sarà loro alleata nella società e nelle prove elettorali.

Art. 4 – Adesione

Il numero dei Soci è illimitato. L’adesione al Partito è libera. Possono aderirvi, conseguendo la qualifica di Socio-Iscritto, tutti i cittadini della UE stabilmente residenti in Italia ed all’estero e che abbiano compiuto 16 anni di età, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto. Essa viene manifestata da donne e uomini per libera scelta, senza esclusioni di appartenenza per genere e credo religioso; è documentata attraverso la domanda d’iscrizione presentata dall’aspirante aderente agli organi competenti e certificata dalla presentazione e sottoscrizione di un socio. Per iscriversi al Partito è sufficiente presentare richiesta alla struttura territoriale di competenza o direttamente alla Sede Nazionale a mezzo del sito Web.

L’adesione al Partito non è esclusiva rispetto all’adesione e/o partecipazione ad altre formazioni politiche associazioni e movimenti, purchè aventi finalità e azione politica compatibili con quelli della Federazione e che il socio ne dia contezza al momento della formalizzazione.

Il Presidente Regionale, d’intesa con il Presidente Nazionale, ha la facoltà – entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta di adesione – di sospendere una richiesta di iscrizione, sottoporla con adeguate motivazioni al competente Collegio dei Garanti, che dovrà motivare l’eventuale diniego all’adesione. Rispetto alle decisioni del Collegio dei Garanti, è consentito il ricorso al Presidente del Collegio medesimo, il quale nominerà persone diverse per garantirne l’imparzialità.

Il Socio ha il diritto-dovere di: partecipare all’attività della Federazione manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello; ha diritto di voto nelle sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto al fine di determinare la linea politica, le scelte organizzative e le elezioni degli organi. Gli incarichi e le funzioni svolte dai Soci, dai componenti della Segreteria e del Consiglio Nazionale nell’ambito della Federazione sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente, salva diversa delibera della Segreteria Nazionale. Il rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dal Segretario Nazionale.

. I Soci possono effettuare donazioni per supportare le spese della Federazione e sarà loro rilasciata una ricevuta consentita dalla legge, detto versamento può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi; a ciascun associato sarà rilasciata una tessera di riconoscimento. Ogni aderente alla Federazione può rinnovare la propria iscrizione e/o donazione, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e 30 Giugno. I Soci con la iscrizione di € 10,00, la donazione di almeno € 25,00 e la sottoscrizione del modulo di adesione possono partecipare alla vita attiva della Federazione.

Art. 5 – Diritti e Doveri dei soci

Ogni iscritto alla Federazione o donatario ha il diritto di essere informato al fine di garantire la vera partecipazione alla vita della Federazione, così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche.

Esprimere e sostenere in ogni sede, anche al di fuori della Federazione le proprie posizioni e quelle apprezzate ed accettate dalla maggioranza determinatasi durante il Congresso.

Partecipare alle elezioni degli organi della Federazione ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti territoriali e Nazionali.

Norme di garanzia e sanzioni

Il comportamento degli iscritti deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede, in particolare si impegnano al rispetto dei principi stabiliti dalle regole dello Statuto.

Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo. La qualifica di Socio si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per perdita dei requisiti, o per decesso. Il Socio che, in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione delle regole Statutarie, venga meno ai principi ispiratori della Federazione, può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni applicabili a seconda della gravità del caso sono nell’ordine:

a) richiamo scritto;

b) ammenda,

c) sospensione dall’esercizio dei diritti riconosciuti all’iscritto

d) rimozione dagli incarichi interni alla Federazione ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione della Federazione;

e) espulsione. L’espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto, e viene notificata a mezzo fonogramma o lettera o fax o email o via Internet sul sito ufficiale del Partito https:www.lacasadeiliberali.it. (Italia Liberale) L’espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella della Federazione;

condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l’ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività della Federazione o ne compromettano la sua immagine politica.

grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui il Socio abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Partito e per offrirne un’immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività del Partito si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica della stessa, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale. I Soci eletti alle cariche rappresentative pubbliche che aderiscono a gruppi diversi da quelli facenti parte del Partito senza esserne stati autorizzati, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l’informazione. Il richiamo scritto è di competenza della Segreteria Nazionale mentre l’ammenda, la sospensione sono di competenza della Direzione Nazionale. Nel caso in cui un Socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente da tale carica. Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente del Collegio di garanzia. Il ricorso del sanzionato non potrà essere esaminato dagli stessi componenti del Collegio e quindi il Presidente – qualora non sia ancora decaduto il Collegio – procede al suo rinnovo con le modalità previste dal presente Statuto. Se le deliberazioni sanzionatorie del Collegio dei Garanti non riguardano un individuo, bensì diverse persone appartenenti ad una medesima struttura territoriale, la Segreteria Nazionale è obbligata ad intervenire assumendo i provvedimenti necessari sino al Commissariamento. Il Collegio dei Garanti, nei 20 giorni precedenti alla data prevista dell’avvio delle assemblee congressuali, procede a stilare l’anagrafe degli iscritti.

Art. 6 – Durata e Scioglimento

La durata del Partito è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria deputata a tale soluzione ai sensi dell’art. 21 C.C. La delibera relativa a tale atto necessita della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

In caso di scioglimento e conseguente liquidazione del Partito a sensi dell’art. 21 C.C. Il Presidente Nazionale sentito il Segretario convoca l’assemblea nazionale dei soci; ogni iscritto ha diritto ad un voto. Non è valido il voto per delega. Hanno diritto di votare solo coloro che alla data di convocazione dell’Assemblea Nazionale risultino iscritti alla Federazione, come risultante dall’Anagrafe degli iscritti stilata dal Collegio dei Garanti. Le modalità di votazione sono stabilite dall’ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Art. 7 – Fondi e spese

Il Partito non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Organizzazione territoriale costituisce il patrimonio della Partito, che è unico ed indivisibile.

Il Partito, a seconda della disponibilità, garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Organizzazione Comunale, Provinciale e Regionale nel rispettivo territorio. Il Partito dispone dei seguenti fondi:

quote volontarie dei soci;

contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;

contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni nazionali o internazionali, i Paesi stranieri e con ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, erogati per l’attività svolta dalla Federazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà del Partito, ovunque si trovino, acquistati direttamente dal Partito, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;

dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;

ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Queste risorse costituiscono un fondo comune che il Parrtito utilizza ai propri fini e che può altresì servire a sostenere le organizzazioni territoriali. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dalla Federazione e ad essa intestati.

Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento del Partito. Le spese del Partito sono le seguenti:

spese generali; • spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;• spese per campagne elettorali;• investimenti; • sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe; • ogni altra spesa inerente le finalità della Federazione, comprese le spese delle organizzazioni territoriali locali.

Art. 9 – Organizzazione

Il Partito si organizza in Sezioni territoriali (comunali – provinciali), Regionali, Nazionale e Federazioni estere. Il Partito garantisce il più ampio decentramento regionale. Ad ogni regione è garantita la propria autonomia politica e organizzativa nel rispetto della linea politica decisa dal Congresso e dal Consiglio Nazionale. Nelle Regioni a Statuto speciale, l’organizzazione territoriale è definita in relazione all’organizzazione degli enti locali individuati dagli statuti delle Regioni autonome. Alle assemblee territoriali (Comunale o Locale, Provinciale, Regionale), partecipano con diritto di parola e voto gli iscritti, che eleggono un Segretario. Oltre al Segretario si possono nominare il Presidente ed il Tesoriere purchè i Comuni raggiungano 25 iscritti, 125 per le Province e 500 per le Regioni; i comuni che non raggiungono i 25 iscritti, saranno incorporati al comune limitrofo più vicino; tanto per favorire la partecipazione e gli incontri fra iscritti, l’approfondimento delle tematiche e la continuità dell’attività politica. Gli Organi Nazionali di cui all’art. 10 non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal Segretario pro-tempore, sempre che siano state assunte previa deliberazione del rispettivo Organo direttivo, o dallo stesso ratificate, e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con i Regolamenti di “Italia Liberale””, e con gli indirizzi degli organi competenti. La Direzione Nazionale, con apposita delibera, può decretare la fusione con altri movimenti politici, liste, associazioni.

Art. 10 – Gli Organi Nazionali

Sono organi del “ITALIA LIBERALE”

  1. Organi Assembleari °Il Congresso Nazionale °Il Consiglio Nazionale dei delegati ° La Direzione Nazionale °La Segreteria Nazionale

  2. Organi Monocratici °I Presidenti d’Onore °Il Segretario Nazionale °Il Presidente Nazionale ° Il Presidente Nazionale del Consiglio ° Il Coordinatore Nazionale per l’organizzazione °Il Tesoriere

  3. I Collegi ° Il Collegio dei Revisori dei Conti °Il Collegio dei Garanti

  1. L’Organizzazione Giovanile

Le cariche sopra descritte sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese richieste con il benestare del Segretario Nazionale e sopportate nell’interesse del Partito.

Dette cariche decadono alla data in cui viene stabilito il Congresso Nazionale ed a loro posto vengono individuati e nominati tre componenti della Direzione Nazione Nazionale dei giovani che avranno il compito di organizzare e traghettare il partito al Congresso medesimo.

Art. 11 – Il Congresso

Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito. Il Congresso definisce gli indirizzi politici del Partito sulla base di mozioni politiche. I membri del Congresso sono tutti gli iscritti; solo quando gli iscritti dovessero superare la quota di 1.500, per eccesso di presenze, si andranno a votare i delegati, uno ogni tre iscritti. I delegati al Congresso, all’uopo eletti, partecipano con diritto di parola e di voto. Ai Congressi Provinciali spetterà il compito di eleggere i delegati sulla base del numero degli iscritti o dei voti espressi della provincia. Non è ammesso il voto per delega in qualsiasi contesto assembleare o congressuale. Hanno diritto di partecipare al voto solo coloro che alla data di convocazione dei Congressi risultino iscritti alla Federazione o (Partito) ed abbiano versato la quota di iscrizione; l’Anagrafe degli iscritti viene stilata dalla Segreteria e partecipata alla Direzione Nazionale e girata ai tre soci scelti tra gli iscritti per organizzare e traghettare il Partito al Congresso. La Direzione Nazionale, così come tutti gli organi statutari decadono 20 giorni prima della data stabilita del Congresso, restano in carica per l’ordinaria amministrazione solo il Presidente Nazionale ed il Segretario; le modalità congressuali verranno stabilite dai tre soci prescelti.

Salvo diversamente stabilito, gli organi collegiali della Federazione o (Partito) vengono eletti dai rispettivi congressi con sistema proporzionale (ed eventualmente con un premio di maggioranza) sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista di candidati. I verbali ed i nominativi dei delegati o iscritti spetta inviarli alla Direzione Nazionale, dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario eletti per la stesura dei verbali, a firma congiunta.

Art. 12 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha la funzione di definire la linea politica programmatica de Partito, nell’ambito degli indirizzi politici deliberati in Congresso Nazionale e di controllarne l’attuazione.

I membri del Consiglio vengono eletti al Congresso dagli iscritti o eventuali delegati per un massimo del 10 per cento del numero degli iscritti e delegati medesimi.

Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno un Presidente che sentito il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale riunisce il Consiglio almeno tre volte l’anno e lo Presiede. Ne fanno parte di diritto gli organi della Direzione Nazionale.

Il Consiglio dura in carica sino all’indizione del nuovo Congresso. Il numero dei delegati che spetta a ciascuna organizzazione provinciale è definito sulla base del consenso elettorale ottenuto alle elezioni parlamentari precedenti o dei soci aderenti/iscritti a qualsiasi titolo; quando Vi sono eletti in Parlamento il numero dei delegati di tutte le province, invece e soltanto, viene definito sulla base del consenso elettorale.

La cessazione dell’appartenenza al Partito comporterà l’automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per 2 (due) volte consecutive, sono dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti. In questi casi, udite le proposte delle Direzioni territoriali prima e Regionale dopo, il nuovo componente può essere cooptato a maggioranza semplice.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Nazionale dei Delegati è riunito dal Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale, e deve essere finalizzata alla discussione politico-programmatica ed organizzativa della Federazione o (Partito). La mozione politica approvata al Congresso Nazionale è vincolante per tutti i soci iscritti e per gli organi del Partito.

Il Consiglio Nazionale dei Delegati è validamente costituito in prima istanza quando sia presente la maggioranza del 50% + 1 degli eletti al Consiglio medesimo; dopo tanto se dovesse mancare il numero legale, deve convocarsi subito dopo e comunque non oltre i 15 giorni successivi, e, dovrà convocarsi con lo stesso ordine del giorno; in seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali può essere chiesto e si può procedere a scrutinio segreto, previa nomina di tre scrutatori per seggio. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio Nazionale dei Delegati in via straordinaria delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato scritto a mano o dattiloscritto e sottoscritto da almeno 3 (tre) delegati. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Delegati sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente dei Consiglio. dal Presidente Nazionale e da un redattore. Copia di esso sarà portata a conoscenza dei Soci, anche tramite pubblicazione sul sito web. La convocazione del Consiglio Nazionale dei Delegati, con l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e del luogo stabilito, deve avvenire, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, o tramite pubblicazione su sito Internet ufficiale del Partito: https://www.lacasadeiliberali.it, o affissione muraria o inserzione sulla stampa o annuncio radiotelevisivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’adunanza.

Art. 13 – Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale sviluppa la linea politica del Partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale. I membri della Direzione sono eletti dal Congresso Nazionale. Indirizza e controlla le organizzazioni periferiche ed i gruppi parlamentari. E’ composta da 9 a 21 membri di genere, non sono compresi gli aventi diritto. Individua, su proposta della Direzione Nazionale, i rappresentanti del Partito da nominare in seno ad Enti od Organismi nazionali ed internazionali, di primo e secondo grado.

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per 2 (due) volte consecutive, sono dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti e cooptati con voto espresso dalla maggioranza della Direzione.

La Direzione Nazionale stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e/o procedura che riguardano gli altri organi periferici e delle realtà locali costituite in Direzioni Regionali, Provinciali, Comunali o Locali. Delibera su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi. Le posizioni politiche qualificanti sono sottoposte al parere del Consiglio Nazionale come strumento per temperare e verificare continuamente la delega attribuita dal Congresso. La Direzione indica la data ultima d’iscrizione valida per la partecipazione al Congresso Nazionale. Fanno parte di diritto: presidenti d’Onore, Presidente Nazionale, Presidente del Consiglio, il Segretario Nazionale, il segretario Nazionale dell’organizzazione giovanile, il Tesoriere nonché i Segretari Regionali ed i parlamentari Nazionali ed Europei in carica. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia eletti che non, sono membri di diritto delle rispettive direzioni locali della Federazione a seconda della loro residenza anagrafica. La Direzione è convocata dal Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale. Per validare le deliberazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti eletti.

Art. 14 – I presidenti d’onore

I Presidenti d’Onore sono nominati dal Consiglio Nazionale dei Delegati su proposta della Direzione Nazionale in ragione al contributo fornito per l’affermazione degli ideali Liberali e dell’attività del Partito. Gli eletti a tale carica onorifica sono membri di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipano alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 15 – Il Presidente Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale nella lista con voce separata dei componenti del Consiglio Nazionale e del Segretario Nazionale. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto una sola ulteriore volta , è il garante dell’unità del Partito per l’attuazione dei principi e degli scopi statutari. Da Lui dipendono, la Sede e tutti i documenti del Partito. Egli rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. E’ membro di diritto del Comitato dei Garanti, del Consiglio Nazionale dei Delegati, della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale. In caso di dimissione, impedimento o di decesso, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o dal componente più anziano della Segreteria Nazionale, sino alla prima convocazione del Consiglio Nazionale che procede alla nomina del successore. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche interne alla Federazione. Il Presidente è il massimo organo di garanzia del Partito, presiede le riunioni della Direzione Nazionale, ne cura le convocazioni, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori sentito il Segretario Nazionale. Ogni iscritto può fare appello al Presidente ogni qualvolta ravvisi in altri componenti del Partito atteggiamenti e pratiche lesive dei suoi valori morali, etici e politici.

Il Presidente, avuto l’elenco degli iscritti indica il numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere.

Art. 16 – Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale nella lista con voce separata dei componenti del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto una sola ulteriore volta ed è il responsabile politico ed organizzativo della Federazione. Il Segretario Nazionale è il referente della Segreteria Nazionale, sceglie i suoi vice ed i componenti della segreteria fra gli iscritti. Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente a tutti gli effetti la Federazione o (Partito) di fronte ai terzi ed agli altri Partiti e/o movimenti politici. Ha il compito di eseguire le deliberazioni degli organi collegiali del Partito, da Lui dipendono gli uffici ed il personale. In caso di impedimento lo sostituisce il vice segretario vicario o, in caso di contemporanea mancanza, impedimento o indisponibilità, il componente della Segreteria più anziano. E’ titolare del simbolo identificativo della Federazione, ed ha il potere di autorizzare l’utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dallo Statuto e può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all’utilizzo e alla cessione del simbolo medesimo ai responsabili territoriali. Il Segretario Nazionale propone all’approvazione del Consiglio Nazionale la figura del Tesoriere, che deve essere un Socio della Federazione ed avere le caratteristiche, la competenza, l’affidabilità necessarie e dovrà operare in stretto contatto con il Segretario Nazionale. Il Segretario Nazionale elegge, sentito il parere del Presidente Nazionale, il coordinatore Nazionale per l’organizzazione. Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il Vice Segretario Vicario Nazionale o il membro più anziano della Segreteria assume pro tempore le sue mansioni sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale che procede alla elezione del nuovo Segretario Nazionale, che dura in carica sino alla scadenza naturale del Suo predecessore. Durante le votazioni, in caso di parità prevale il voto del segretario facente funzioni. La carica di Segretario Nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica interna. Al Segretario Nazionale, come a tutti gli altri dirigenti nazionali del Partito, può essere tolta la fiducia dalla maggioranza del 50% più uno del Consiglio Nazionale dei Delegati, tramite mozione contenente le motivazioni e le firme occorrenti. In tal caso, come in quello di dimissioni, le Sue funzioni sono provvisoriamente assunte dal Vice Segretario Vicario Nazionale o dal componente più anziano della segreteria, che avvia immediatamente il procedimento di convocazione del Consiglio Nazionale dei Delegati, che provvede alla nuova nomina. Il Segretario Nazionale attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale. Egli può partecipare ai lavori delle assemblee e congressi a qualsiasi livello territoriale con diritto di parola, di voto solo nel territorio dove è residente.

Art. 17 – La Segreteria

La Segreteria è nominata dal Segretario Nazionale Essa coadiuva il Segretario Nazionale nella attuazione operativa degli indirizzi politici e programmatici del Partito. Ad essa inoltre competono le scelte politiche contingenti necessarie che verranno espresse dal Segretario Nazionale; è costituita da un massimo di 9 (nove) componenti oltre il Presidente Nazionale, lo stesso Segretario Nazionale ed i suoi vice.

La Segreteria dura in carica 2 (due) anni. I soci o iscritti componenti la Segreteria devono essere titolari di specifici ambiti di responsabilità politico–organizzativa, individuati dal Segretario Nazionale.

Di ogni riunione verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Segretario Nazionale, da almeno un altro componente della Segreteria che fungerà da Presidente e dal redattore.

La Segreteria, inoltre, ha le seguenti funzioni:

diffonde le pubblicazioni del “La Casa dei Liberali”;

promuove la collaborazione con istituzioni scientifiche e centri di ricerca;

nomina, in assenza del Segretario, e su Sua proposta, il Portavoce;

nomina, su proposta del Segretario Nazionale, il Capo Ufficio Stampa Responsabile della Comunicazione

in occasione delle elezioni nomina, su proposta del Segretario Nazionale, il Mandatario Committente Responsabile della Propaganda Elettorale per quanto espressamente previsto dalla Legge 4 Aprile 195 ;6 n° 212 e successive modificazioni.

Art. 18 – Il Tesoriere Nazionale

Il Consiglio Nazionale dei Delegati provvede alla nomina del Tesoriere Nazionale. Il Tesoriere dura in carica per 2 (due) anni e può essere rieletto una ulteriore volta. Esso scade contemporaneamente al Segretario Nazionale ed alla Direzione; in caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il Tesoriere Nazionale decade con la nomina del successore. La carica di Tesoriere Nazionale è incompatibile con quella di Segretario Nazionale, di Presidente e di componente del Collegio dei Garanti. Il Tesoriere Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa e contabile della Federazione; è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa della Federazione; tiene i libri contabili; utilizza e gestisce le entrate e, sentito il parere della Direzione Nazionale, predispone annualmente, ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono approvati dal Direzione Nazionale, ed adempie a tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Il Tesoriere Nazionale, solo con il parere documentato per iscvritto del Segretario Nazionale, può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa l’accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Può affidare procure e deleghe dopo aver avuto per iscritto il parere del Segretario Nazionale; è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge alla Federazione. Il Tesoriere Nazionale può chiedere, sempre con parere del Segretario Nazionale, di perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di natura economica, tra cui l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea.

Il Tesoriere Nazionale rilascerà apposita delega ai Tesorieri dei vari organi territoriali, per l’espletamento di tutte le funzioni necessarie all’ordinaria amministrazione economica delle strutture locali, in modo omogeneo rispetto a quella nazionale. Potrà indire una riunione di tutti i tesorieri territoriali.

Per motivi strettamente inerenti il suo ufficio, avuto il parere del Segretario Nazionale, può chiedere la convocazione della Direzione Nazionale e della Segreteria, secondo le modalità previste dallo Statuto.

L’eventuale cessazione dell’appartenenza alla Federazione, comporterà l’automatica decadenza dalla carica di Tesoriere Nazionale.

Art. 19 – Il Coordinatore Nazionale per l’organizzazione :

è nominato dal Segretario Nazionale dopo aver sentito il parere del Presidente Nazionale; ha la funzione di aiutare tutte le comunità periferiche e verificare a che le stesse si attengano alla linea politica del Partito e che vengano rispettati i canoni statutari; organizza le assemblee meno quella congressuale e riferisce ogni settimana al Segretario Nazionale delle iniziative intraprese ed del lavoro svolto e programmato. Può essere sostituito in mancanza di sole notizie o quando il Segretari Nazionale sentito il Presidente Nazionale dovesse ritenerlo opportuno.

Art. 20 – Organizzazione Giovanile

All’interno del Partito è costituita una organizzazione giovanile attualmente denominata Gioventù, che persegue gli stessi scopi della Federazione e ne fa parte;

La gioventù ha il compito di promulgare l’idea liberale tra i giovani e costituire in seno alle sezioni del territorio organizzazione studentesca e di giovani lavoratori, imprenditori e liberi professionisti per l’affermazione dei principi liberali. Si può dare un proprio regolamento ed autonoma organizzazione ed amministrazione, purchè non contrasti con lo statuto, i principi e l’azione politica della Federazione.

Il regolamento adottato dagli organi competenti della Gioventù, diventa esecutivo dopo l’approvazione della Segreteria Nazionale; alla stessa maniera avviene per le modifiche. Appartengono alla Gioventù, in automatico, tutti i giovani che non abbiano superato i trenta anni di età e ne abbiano almeno 16.

I giovani liberali iscritti si riuniscono in Congresso e nominano un Segretario, un Presidente, la Direzione ed un Tesoriere.

L’adeguamento alla linea politica determinata ai Congressi sia Nazionali che territoriali del partito è obbligatoria.

In caso di impossibilità di funzionamento della Direzione Nazionale della Gioventù, la Segreteria del Partito può nominare un commissario tra i giovani che gestirà l’ordinaria amministrazione e avrà l’obbligo di indire un nuovo Congresso della Gioventù entro massimo 60 giorni.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

I 5 (cinque) Revisori Contabili, di cui tre effettivi e due supplenti. Sarà nominato Presidente del collegio colui il quale resosi disponibile tra gli iscritti risulterà iscritto all’albo nazionale dei Revisori depositato presso il MEF. I componenti saranno estratti a sorte dal Presidente Nazionale e dal componente più anziano della Segreteria, tra coloro che avranno dichiarato la propria disponibilità in occasione del Congresso Nazionale. Il loro mandato scade ogni anno. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio il Presidente provvederà al reintegro come previsto dal presente articolo. Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

Art. 22 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da 5 (cinque) membri, estratti a sorte dal Presidente Nazionale e dal Vice Segretario Nazionale vicario o in sua assenza dal componente della segreteria più anziano, da un elenco di persone resesi disponibili in occasione del Congresso Nazionale. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio, la Direzione Nazionale provvederà al reintegro. Nomina al proprio interno un Presidente.

I 5 (cinque) membri durano in carica due anni e comunque sino alla nomina dei successori che avviene al prossimo Congresso. Il Collegio dei Garanti, sentita la parte interessata e, quando opportuno, l’organo territoriale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti. In caso di ricorso, il Collegio dei Garanti, nuovamente composto in base alle disposizioni del presente Statuto, ricostruisce i fatti, e valuta la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all’interno del Partito a qualunque livello, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa. Il Collegio dei Garanti può dotarsi di un regolamento funzionale, approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 23 – Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli iscritti ovvero tra gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’Appello o di Roma o di Brindisi, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ELEZIONI

Art. 24 – I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi da “ITALIA LIBERALE”, si costituiscono in gruppo, nominano un Presidente o Capo Gruppo che riferisce direttamente al Segretario Nazionale, e cura le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari che si sviluppano nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Congresso Nazionale. L’adesione al gruppo da parte di eletti, espressi da altri movimenti politici, dovrà essere preventivamente concordata con la Direzione Nazionale. Gli eletti nelle liste del Partito qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politica-organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito, la Direzione Nazionale sentito il parere del Segretario Nazionale dovrà pronunciarsi sull’adesione ad altro gruppo.

Art. 25 – Elezioni Amministrative

Ciascuna Direzione locale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. Le liste dei candidati alle elezioni amministrative devono essere sottoposte all’approvazione a maggioranza semplice delle rispettive assemblee territoriali. La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento. Per le elezioni politiche, qualora il sistema di voto vigente al momento della competizione elettorale non preveda voti di preferenza, la collocazione in lista viene decisa attraverso il sistema delle elezioni primarie interne o dalla Segreteria Nazionale. Nel caso di elezioni primarie. potranno votare tutti gli iscritti delle sezioni che ricadono nel collegio elettorale. Per le elezioni europee, la lista dei candidati sarà suggerita da apposite assemblee degli iscritti delle rispettive circoscrizioni e dovrà avere parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Art. 26 – I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dalla Federazione si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale, al Segretario Regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, al Segretario locale per i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura le iniziative del gruppo e dei singoli membri, provvede che si sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dalle rispettive Direzioni e dalla Direzione Regionale. L’adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario del competente livello territoriale, secondo i criteri qui enunciati, con il quale andrà altresì concordata l’adesione di eletti nelle liste del Partito ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità, politico-organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 27 – Ulteriori disposizioni

Gli eletti nelle istituzioni, se non già facenti parte degli organismi direttivi, entrano di diritto nelle rispettive Direzioni.

Ogni organo territoriale deve essere convocato nel caso in cui almeno 1/5 (un quinto) dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta, fatti salvi i casi specificamente previsti dallo Statuto. Al fine di raggiungere un equilibrio, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% (cinquanta per cento) da iscritti dello stesso genere. Nella elezione di qualsivoglia organismo rappresentativo e collegiale, che richiede preferenze plurime, il voto è espresso con la doppia di genere.

LIl Partito riconosce a tutti i livelli l’attività e l’espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte da parte di tutti i Soci. Ogni Direzione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.

Art. 28 – Esercizio contabile

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente, e non oltre il mese di Marzo, il Tesoriere Nazionale presenta alla Direzione Nazionale una relazione sull’andamento della gestione. Copia di tale relazione deve essere pubblicamente accessibile, tramite pubblicazione sul sito della Federazione, mentre copia del bilancio viene depositata in Tribunale, alla stregua dil Partito nella commissione di garanzia o in ogni dove per ottenere dal registro il finanziamento del 2 per mille.

Art. 29 – Disposizioni generali e modifiche statutarie

Scritti e sottoscritti, Atto Costitutivo, Statuto, Elenco degli iscritti, il Segretario Nazionale assume l’incarico di conservarli presso la sede legale. Le modifiche allo Statuto sono di competenza del Consiglio Nazionale. deve approvarle a maggioranza semplice dei componenti eletti e di diritto.

Art. 30 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge e ministeriali. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

DISPOSIZIONI FINALI Il Consiglio Nazionale corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, e introduce disposizioni d’ordine legislativo nazionale od europeo. Il Consiglio Nazionale è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

NORME TRANSITORIE:

1°- I Regimi d’incompatibilità, l’ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, eventuale tesseramento e le procedure per l’acquisizione della qualifica di iscritto, saranno normate da apposito regolamento. La Direzione Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, approverà i regolamenti proposti nella prima seduta utile ed in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla predisposizione degli stessi.

2° – Sino al primo Congresso Ordinario Nazionale o territoriale, convocato per gli iscritti, a seguito della prima adesione, il Segretario Nazionale sentito il Presidente Nazionale, avrà facoltà di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi del Partito. Per i livelli inferiori intervengono i rispettivi segretari; solo in mancanza di quest’ultimi il Segretari Nazionale o Suo delegato provvede alla nomina degli Organi periferici.